- orario normale di lavoro,
(art. 3)
- durata massima della prestazione di lavoro, (art. 4)
- lavoro straordinario, (art. 5)
- riposo giornaliero, (art. 7)
- pause giornaliere, (art. 8)
- riposo settimanale, (art. 9)
- ferie, (art. 10)
- lavoro notturno (artt. da 11 a 15).
In attesa che il Ministero del Lavoro con apposita
circolare fornisca i chiarimenti necessari, si propone di seguito
un riepilogo delle principali novità proposte.
AMBITO DI APPLICAZIONE - ARTICOLO 2
La nuova disciplina viene applicata in tutti i settori di
attività, sia pubblici che privati con queste eccezioni:
- apprendisti minorenni,
- gente di mare, cioè il personale occupato a qualunque titolo
a bordo di una nave marittima a cui si applica la direttiva CE 1999/63
- personale di volo nell’aviazione civile di cui alla direttiva
CE 2000/79
- lavoratori mobili delle imprese di autotrasporto di cui alla direttiva
CE 2002/15, cioè lavoratori facenti parte del personale che
effettua spostamenti,
- personale della scuola di cui al Decreto Legislativo n. 297/94.
La disciplina si applica anche agli apprendisti maggiorenni.
Le deroghe “speciali”
Con provvedimento ministeriale, da emanarsi entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore di questo decreto, è possibile
che le norme dello stesso non siano applicabili - data la particolarità
del servizio effettuato, o motivi di ordine e sicurezza pubblica,
nonché di protezione civile.
L’ORARIO NORMALE DI LAVORO (ART.
3): CONFERMATO IN 40 ORE
Definizione contenuta nell’articolo 1: orario di
lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro, e nell’esercizio della
sua attività o delle sue funzioni.
Viene confermato che l’orario normale di lavoro è pari
a 40 ore settimanali anche se la contrattazione collettiva può
prevedere limiti più bassi.
Deroghe
Rimangono escluse dall’applicazione della durata
dell’orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali una
serie di settori che – vista la particolarità dell’attività
svolta – saranno disciplinati da apposita normativa.
Vengono comunque mantenute le eventuali condizioni di miglior favore
previste dalla contrattazione collettiva.
LA DURATA MASSIMA DELL’ORARIO DI LAVORO (ART. 4):
48 ORE SETTIMANALI
Viene stabilita dalla contrattazione collettiva ma non
può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali,
- in un periodo di 7 giorni,
- comprese le ore di lavoro straordinario.
In base alla nuova disciplina, la verifica che mediamente non siano
superate le 48 ore alla settimana va effettuata in un periodo di
4 mesi elevabili a 6 ovvero a 12 mesi dalla contrattazione collettiva.
Ai fini della determinazione del periodo medio, non vanno considerati
- i periodi di assenza per ferie annue e
- i periodi di assenza per malattia.
IL LAVORO STRAORDINARIO (ART. 5): IN MEDIA
NON PIÙ DI 8 ORE SETTIMANALI
Definizione dell’articolo 1: lavoro straordinario:
lavoro prestato oltre l’orario normale.
Il ricorso all’effettuazione di lavoro straordinario, alla
luce dei nuovi limiti imposti dalla disciplina in esame, verrà
regolamentato dalla contrattazione collettiva.
In assenza di questa, il ricorso al lavoro straordinario è
ammesso in accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un limite
massimo che non superi le 250 ore annue.
In caso di superamento della media di 48 ore settimanali,
in unità operative che occupano più di 10 dipendenti,
alla scadenza dei 4 mesi (o del diverso periodo di media eventualmente
individuato dai CCNL), è necessario informare la DPL - servizio
ispettivo con apposita comunicazione.
Pare, dunque, che con la nuova disciplina, il monitoraggio
sull’effettuazione di lavoro straordinario oltre il limite
ritenuto “adeguato” (48 ore settimanali di media tra
ordinario e straordinario), sia esteso a tutti i settori.
LE PAUSE GIORNALIERE (ART. 8): ALMENO
10 MINUTI PER ORARIO SUPERIORE A 6 ORE
La contrattazione collettiva dovrà stabilire modalità
e durata delle pause qualora l’orario giornaliero sia superiore
a 6 ore.
In assenza di previsione contrattuale, dovrà comunque essere
garantita al lavoratore una pausa tra l’inizio e la fine di
ogni periodo giornaliero, di durata pari ad almeno 10 minuti.
IL RIPOSO GIORNALIERO (ART. 7): 11 ORE
OGNI 24 ORE
Definizioni dell’articolo 1: periodo di riposo: qualsiasi
periodo che non rientra nell’orario di lavoro; e riposo adeguato:
periodo di riposo regolare, sufficientemente lungo e continuo, che
permetta di evitare danni legati a stanchezza o fatica.
Al lavoratore deve essere garantito un riposo di 11 ore consecutive
ogni 24 ore.
Deroghe
È possibile prevedere con decreto ministeriale, una deroga
specifica in materia di riposo giornaliero nelle seguenti ipotesi:
- lavoro a squadre in turni,
- attività frazionata nell’arco della giornata con
particolare riferimento al personale addetto all’attività
di pulizia.
Nei due casi di deroga al riposo sopra elencati, al lavoratore deve
comunque essere garantito un riposo compensativo.
RIPOSO SETTIMANALE (ART. 9): RIPOSO DI
24 ORE CONSECUTIVE OGNI 7 GIORNI
Sono previste almeno 24 ore consecutive di riposo, di regola
coincidente con la domenica, ogni 7 giorni. Nel computo delle 24
ore sono comprese anche le 11 ore di risposo giornaliero.
Il riposo settimanale può essere fissato anche in giornata
diversa dalla domenica e può essere attuato anche mediante
turnazione in casi particolari.
LE FERIE ANNUALI (ART. 10): ALMENO 4 SETTIMANE/ANNO
Il periodo di 4 settimane annuali rappresenta il periodo
minimo che deve essere garantito a ciascun lavoratore.
Viene finalmente chiarito dal legislatore in modo inequivocabile
che “il predetto periodo minimo non può essere sostituito
dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso
di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Pertanto, in base alla nuova disciplina, viene privilegiato il godimento
delle ferie posto che la monetizzazione è permessa solo nel
momento in cui il diritto al godimento diventa non più esercitabile,
quindi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.