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   Orari di lavoro, nuove norme DL n.66 8 aprile 2003
 

E’ entrato in vigore con effetto dal 29 aprile 2003, il decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003 che - in attuazione della Direttiva comunitaria n. 2000/34 - riorganizza l’orario di lavoro nel settore pubblico e privato.
In particolare, vengono ridefiniti questi importanti aspetti:

- orario normale di lavoro, (art. 3)
- durata massima della prestazione di lavoro, (art. 4)
- lavoro straordinario, (art. 5)
- riposo giornaliero, (art. 7)
- pause giornaliere, (art. 8)
- riposo settimanale, (art. 9)
- ferie, (art. 10)
- lavoro notturno (artt. da 11 a 15).

In attesa che il Ministero del Lavoro con apposita circolare fornisca i chiarimenti necessari, si propone di seguito un riepilogo delle principali novità proposte.

AMBITO DI APPLICAZIONE - ARTICOLO 2
La nuova disciplina viene applicata in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati con queste eccezioni:
- apprendisti minorenni,
- gente di mare, cioè il personale occupato a qualunque titolo a bordo di una nave marittima a cui si applica la direttiva CE 1999/63
- personale di volo nell’aviazione civile di cui alla direttiva CE 2000/79
- lavoratori mobili delle imprese di autotrasporto di cui alla direttiva CE 2002/15, cioè lavoratori facenti parte del personale che effettua spostamenti,
- personale della scuola di cui al Decreto Legislativo n. 297/94.
La disciplina si applica anche agli apprendisti maggiorenni.
Le deroghe “speciali”
Con provvedimento ministeriale, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di questo decreto, è possibile che le norme dello stesso non siano applicabili - data la particolarità del servizio effettuato, o motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione civile.

L’ORARIO NORMALE DI LAVORO (ART. 3): CONFERMATO IN 40 ORE
Definizione contenuta nell’articolo 1: orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro, e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Viene confermato che l’orario normale di lavoro è pari a 40 ore settimanali anche se la contrattazione collettiva può prevedere limiti più bassi.
Deroghe
Rimangono escluse dall’applicazione della durata dell’orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali una serie di settori che – vista la particolarità dell’attività svolta – saranno disciplinati da apposita normativa.
Vengono comunque mantenute le eventuali condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.


LA DURATA MASSIMA DELL’ORARIO DI LAVORO (ART. 4): 48 ORE SETTIMANALI
Viene stabilita dalla contrattazione collettiva ma non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali,
- in un periodo di 7 giorni,
- comprese le ore di lavoro straordinario.
In base alla nuova disciplina, la verifica che mediamente non siano superate le 48 ore alla settimana va effettuata in un periodo di 4 mesi elevabili a 6 ovvero a 12 mesi dalla contrattazione collettiva.
Ai fini della determinazione del periodo medio, non vanno considerati
- i periodi di assenza per ferie annue e
- i periodi di assenza per malattia.

IL LAVORO STRAORDINARIO (ART. 5): IN MEDIA NON PIÙ DI 8 ORE SETTIMANALI
Definizione dell’articolo 1: lavoro straordinario: lavoro prestato oltre l’orario normale.
Il ricorso all’effettuazione di lavoro straordinario, alla luce dei nuovi limiti imposti dalla disciplina in esame, verrà regolamentato dalla contrattazione collettiva.
In assenza di questa, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso in accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un limite massimo che non superi le 250 ore annue.

In caso di superamento della media di 48 ore settimanali, in unità operative che occupano più di 10 dipendenti, alla scadenza dei 4 mesi (o del diverso periodo di media eventualmente individuato dai CCNL), è necessario informare la DPL - servizio ispettivo con apposita comunicazione.

Pare, dunque, che con la nuova disciplina, il monitoraggio sull’effettuazione di lavoro straordinario oltre il limite ritenuto “adeguato” (48 ore settimanali di media tra ordinario e straordinario), sia esteso a tutti i settori.

LE PAUSE GIORNALIERE (ART. 8): ALMENO 10 MINUTI PER ORARIO SUPERIORE A 6 ORE
La contrattazione collettiva dovrà stabilire modalità e durata delle pause qualora l’orario giornaliero sia superiore a 6 ore.
In assenza di previsione contrattuale, dovrà comunque essere garantita al lavoratore una pausa tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero, di durata pari ad almeno 10 minuti.

IL RIPOSO GIORNALIERO (ART. 7): 11 ORE OGNI 24 ORE
Definizioni dell’articolo 1: periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro; e riposo adeguato: periodo di riposo regolare, sufficientemente lungo e continuo, che permetta di evitare danni legati a stanchezza o fatica.
Al lavoratore deve essere garantito un riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore.
Deroghe
È possibile prevedere con decreto ministeriale, una deroga specifica in materia di riposo giornaliero nelle seguenti ipotesi:
- lavoro a squadre in turni,
- attività frazionata nell’arco della giornata con particolare riferimento al personale addetto all’attività di pulizia.
Nei due casi di deroga al riposo sopra elencati, al lavoratore deve comunque essere garantito un riposo compensativo.

RIPOSO SETTIMANALE (ART. 9): RIPOSO DI 24 ORE CONSECUTIVE OGNI 7 GIORNI
Sono previste almeno 24 ore consecutive di riposo, di regola coincidente con la domenica, ogni 7 giorni. Nel computo delle 24 ore sono comprese anche le 11 ore di risposo giornaliero.
Il riposo settimanale può essere fissato anche in giornata diversa dalla domenica e può essere attuato anche mediante turnazione in casi particolari.

LE FERIE ANNUALI (ART. 10): ALMENO 4 SETTIMANE/ANNO
Il periodo di 4 settimane annuali rappresenta il periodo minimo che deve essere garantito a ciascun lavoratore.
Viene finalmente chiarito dal legislatore in modo inequivocabile che “il predetto periodo minimo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Pertanto, in base alla nuova disciplina, viene privilegiato il godimento delle ferie posto che la monetizzazione è permessa solo nel momento in cui il diritto al godimento diventa non più esercitabile, quindi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

IL LAVORO NOTTURNO (ARTT. DA 11 A 15): NON PIÙ DI 8 ORE IN MEDIA NELLE 24 ORE
Definizione dell’articolo 1:

- periodo notturno: periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino;
- lavoratore notturno: chi svolge durante il periodo notturno almeno
- 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero in modo normale,
- 80 giorni lavorativi all’anno, riproporzionati in caso di part-time; il limite viene utilizzato qualora la contrattazione non individui limiti specifici.

Il lavoro notturno viene prestato solo da personale idoneo; i contratti collettivi stabiliranno i requisiti dei lavoratori notturni ed i casi di esclusione dalla prestazione.
È comunque vietato adibire al lavoro le donne, dalle ore 24.00 alle ore 6.00, nel periodo compreso tra l’accertamento dello stato di gravidanza ed il compimento di un anno di età del bambino.
Non sono comunque obbligati a prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre con figlio di età inferiore a 3 anni, o, in alternativa, il padre lavoratore con lei convivente;
- lavoratrice o lavoratore che rappresentino l’unico genitore affidatario di un figlio convivente minore di 12 anni;
- lavoratrice o lavoratore con soggetto disabile a carico.

LE DEROGHE (ART. 17): RIPOSO GIORNALIERO, PAUSE E LAVORO NOTTURNO
La contrattazione collettiva unitamente ad eventuali decreti ministeriali che verranno emanati successivamente, potranno prevedere specifiche deroghe in particolari settori, avuto riguardo alle particolari modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro.